
Con il Protocollo di Kyoto sulla riduzione dei gas ad effetto serra siglato l'11 dicembre 1997, l'Europa si è impegnata a ridurre le emissioni di CO2 dell'8 per cento rispetto ai valori del 1990. Ogni paese europeo si è dato un tetto di emissioni da raggiungere e l'Italia in particolare si è impegnata a ridurre le proprie nella misura del 6,5 per cento.
Il Protocollo per essere valido doveva essere sottoscritto da un numero di paesi rappresentanti almeno il 55 per cento delle emissioni complessive. Solo nel febbraio del 2005 il Protocollo è stato ratificato da un numero sufficiente di paesi entrando così pienamente in vigore.
L'attuazione del Protocollo di Kyoto passa attraverso alcuni meccanismi di contenimento delle emissioni così come regolati dalla direttiva 2003/87/CE sull'emission trading e sui meccanismi flessibili, recepita nel nostro ordinamento con la Legge Comunitaria 2004 (Legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 - Supplemento ordinario n. 76). Soggetti alla direttiva sono tutta una serie di settori industriali tra i quali quello della raffinazione.
In base agli impegni, dal 1° gennaio 2005 nessun impianto che ricade nel campo di applicazione della direttiva può emettere CO2 o continuare ad operare senza apposita autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente. In base al Piano nazionale di allocazione (Pna) delle quote di emissione varato nel marzo del 2005, lo stesso Ministero ha attribuito ad ogni settore un determinato quantitativo di emissioni per il periodo 2005-2007 che per il settore della raffinazione è stato pari a 23,76 milioni di tonnellate per ogni anno.
(tabella Quote assegnate alle attività regolate dalla Direttiva 2003/87/CE - Anni 2005-2006-2007)
L'intensità carbonica del settore è data dalla combinazione del contenuto di carbonio dei combustibili impiegati con il livello di efficienza energetica (e quindi dei consumi specifici) raggiunto nel settore. Le raffinerie, infatti, sono strutture industriali complesse con al proprio interno una molteplicità di impianti di combustione che vengono totalmente alimentati con i combustibili autoprodotti dalla stessa raffineria (essenzialmente fuel gas e olio combustibile). Non esistono quindi margini di manovra per la riduzione del contenuto di carbonio di tali combustibili né possibilità di sostituzione degli stessi.
Accanto a questi aspetti, vi sono anche delle problematiche operative legate all'attuazione della direttiva tra cui il monitoraggio delle emissioni.
Va ricordato che il monitoraggio delle emissioni di CO2 nelle raffinerie rappresenta una operazione particolarmente difficile a causa dell'estrema complessità della struttura industriale costituita da molteplici impianti di combustione (anche oltre 30), da numerosi punti di emissione da processo e dal fatto che le raffinerie autoproducono totalmente i combustibili che esse stesse utilizzano.
Le aziende del settore pertanto hanno deciso di predisporre un protocollo di monitoraggio con una descrizione dettagliata della metodologia adottata, da far approvare preventivamente dalle autorità competenti affinché possano pianificare tutte le operazioni di controllo e monitoraggio rendendole compatibili con le normali operazioni di raffinazione.
La verifica e la certificazione dovranno essere effettuate da un ente certificatore regolarmente accreditato.
Il processo di verifica è articolato in più fasi e comprende anche diverse visite di verifica presso l'impianto da parte dell'Ente di Certificazione in stretto contatto con il gestore.
Per effettuare la verifica di conformità saranno utilizzati diversi criteri di verifica tra cui il protocollo di monitoraggio adottato dall'azienda. L'approvazione del protocollo di monitoraggio da parte dell'autorità competente consentirebbe quindi di accelerare notevolmente il processo di verifica e validazione delle emissioni di CO2 da parte degli enti accreditati, superando quelle criticità derivanti dal non perfetto allineamento delle metodologie di controllo attuabili in raffineria con le disposizioni previste nelle linee guida comunitarie.
Per coordinare e regolamentare a livello europeo tale mercato, viene istituito dalla stessa Direttiva un sistema di registri nazionali strettamente interconnessi con il registro europeo (CITL - Community Indipendent Transaction Log) gestito direttamente dalla Commissione europea.
Scopo dei registri nazionali è quello di gestire e registrare tutte le operazioni riguardanti i permessi di emissione attraverso la documentazione delle operazioni effettuate (rilascio delle quote, trasferimenti, acquisizioni, cancellazioni) e la dimostrazione del rispetto degli impegni di riduzione richiesti (confronto delle quote possedute con quelle effettivamente emesse verificate e certificate).
Il registro italiano è basato sul software GRETA sviluppato dal DEFRA (il Ministero dell'Ambiente britannico). Il software è stato adottato dall'Italia sulla base di accordi intercorsi in forma consorziata con numerosi altri Paesi (Danimarca, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia, Norvegia, Irlanda, Slovenia, ecc.) ed è gestito dall'APAT che ne garantisce l'operatività sul portale web SINAnet (http://www.greta.sinanet.apat.it)
Il registro è strutturato con un'area pubblica ove gli utenti possono fare richiesta di apertura di un conto o visionare i report pubblici e un'area privata ove il singolo utente accede al proprio conto ed effettua tutte le operazioni previste dal mercato.
Possono utilizzare il registro delle emissioni gli operatori che hanno l'obbligo di rispettare gli impegni assunti nell'ambito dell'Emission Trading, le organizzazioni che vogliono aprire un conto per partecipare al mercato delle quote di CO2, gli individui che vogliono aprire un conto per partecipare al mercato delle quote e i verificatori che effettuano la certificazione delle quote.
I conti per gli operatori che sono in possesso della regolare autorizzazione saranno aperti automaticamente e su questi conti saranno disponibili le quote nella quantità indicata nel Piano Nazionale di Allocazione.
Attualmente è in fase di approvazione il nuovo piano di allocazione relativo al secondo periodo di applicazione della direttiva (2008-2012) che prevede le seguenti assegnazioni.
(tabella - Distribuzione per attività delle assegnazioni medie annue per il periodo 2008-2012)
L'ulteriore taglio di un milione di tonnellate alle quote di emissione di CO2 della raffinazione, adottato a seguito della decisione della Commissione europea al PNA2 italiano, determinerà inevitabili e pesanti ricadute sui costi industriali del settore energetico, in particolare sui prodotti della raffinazione e sulla produzione di energia elettrica. L'allocazione complessiva al settore viene portata al valore di 19 milioni di tonnellate che, sulla base dell'analisi dei consumi registrati nel 2007, comporterà un deficit di quote di 4/4,5 milioni di tonnellate, destinato ad accrescersi negli anni successivi. Agli effetti diretti della raffinazione occorrerà aggiungere anche gli oneri derivati dal taglio delle emissioni per gli impianti di produzione di energia elettrica elle raffinerie (essenzialmente gassificatori) pari a circa 7 milioni di tonnellate.
Nel prevedibile scenario di ricorso all'acquisto delle quote di CO2 sui mercati internazionali, necessarie a colmare il taglio complessivo per le raffinerie (tra 10 e 15 milioni di tonnellate/anno), per un valore della CO2 pari a 30 €/tonn., si avrebbero maggiori oneri compresi tra i 300 e i 500 milioni di euro/anno, con un inevitabile impatto sui carburanti.
Si ritiene inoltre, fortemente discriminatorio il taglio di oltre l'85% delle assegnazioni agli impianti di gassificazione effettuato con l'attuale schema di decisione per l'assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-


© 2006 Unione Petrolifera-Via Giorgione, 129 - 00147 Roma-Tel. 06.5423651-Fax 06.59602925