
La distribuzione al consumatore finale viene effettuata in larga misura (circa il 65%) con trasporti su strada.
La movimentazione su strada interessa sostanzialmente prodotti destinati al rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti, della rete stradale e di quella autostradale, nonché i prodotti destinati ai consumi ad usi civili (condomini, ospedali, scuole, etc.).
Per il trasporto su strada le società petrolifere si servono prevalentemente di aziende terze specializzate.
La legge n. 298/74 prevedeva che il trasporto di merci per conto terzi sia soggetto ad un sistema di tariffe obbligatorie a forcella, determinate con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione. Oggi con la liberalizzazione del settore dell'autotrasporto è stata aperta anche la fissazione delle tariffe.
Sulla base del successivo decreto ministeriale del 18 novembre 1982 (c.d. "decreto Balsamo") è stata prevista la possibilità di derogare alle tariffe di legge a seguito di accordi di settore raggiunti tra le Associazioni più rappresentative dei vettori e dell'utenza.
Il settore petrolifero è stato tra i primi a negoziare tali accordi.
Attualmente i rapporti tra le parti sono regolati sulla base dell'Accordo del 24 aprile 1996, integrato e modificato con l'Accordo del 20 marzo 1997 e con l'intesa del 23 marzo 2000, che ha prorogato la validità dell'accordo stesso fino al 30 giugno 2001.


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