
La materia delle scorte d'obbligo di prodotti petroliferi è disciplinata sia a livello nazionale, che comunitario, nonché oggetto di accordi internazionali.
A livello comunitario, con la Direttiva n. 68/414/CEE e successive modifiche ed integrazioni, sono state individuate misure volte a limitare le ripercussioni sull'attività economica della Comunità Europea potenzialmente derivanti dalla momentanea sospensione delle forniture di prodotti petroliferi provenienti da Paesi terzi.
A tale scopo la Direttiva citata ha imposto a tutti gli Stati membri l'obbligo di mantenere un livello di scorta dei principali prodotti petroliferi, quali benzine, gasoli e oli combustibili, pari ad almeno 65 giorni del consumo interno giornaliero medio dell'anno precedente. Tale tetto è stato elevato a 90 giorni con la Direttiva n. 72/425/CEE.
Recentemente la Comunità ha integrato, con la Direttiva n. 93 del 14 dicembre del 1998 la disciplina della materia al fine di promuovere normative nazionali omogenee nonché di promuovere gli accordi intergovernativi tra Stati membri per il mantenimento delle scorte in altri Paesi della Comunità.
Parallelamente la materia è stata oggetto di attenzione a livello internazionale e regolata nell'Accordo sul Programma internazionale per l'energia istitutivo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE), siglato anche da Paesi non appartenenti alla Comunità Europea, il 18 novembre 1974. Accordo a cui l'Italia ha formalmente aderito con Legge del 7 novembre 1977, n. 883.
Anche tale Accordo prevede il mantenimento di scorte petrolifere di riserva da calcolare in almeno 90 giorni, come la Direttiva. Tuttavia impone il calcolo non sulle immissioni al consumo, come stabilisce la prima, bensì sulle importazioni nette di qualsiasi prodotto petrolifero o greggio. In tal modo gli obblighi previsti dall'AIE risultano superiori a quelli che conseguono dal rispetto della disciplina comunitaria.
Con il Decreto legislativo n. 22 del 31 gennaio 2001 è stata ridisciplinata a livello nazionale la normativa in materia di scorte per l'adeguamento alla nuova direttiva comunitaria, nonché per assicurare e coordinare con la medesima gli obblighi previsti dall'AIE.
Nell'anno 2006, gli obblighi di scorta complessivi dell'Italia, definiti sulla base di quest'ultimo decreto, sono stati inferiori rispetto a quelli del 2005 di circa 500.000 tonnellate, a fronte di una riduzione dei consumi dei prodotti di categoria I (benzine) e III (oli combustibili), non compensata dall'aumento dei consumi dei prodotti di categoria II (gasoli).
Le scorte di categoria II, che rappresentano oltre il 60 per cento di quelle complessive, hanno quindi risentito di più dei problemi contingenti (manutenzioni straordinarie ed investimenti per carburanti a basso contenuto di zolfo), che hanno interessato il settore.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico nel 2006 è intervenuto prima con il Decreto Ministeriale 31 luglio 2006, e poi con il Decreto Ministeriale 14 febbraio 2007, eliminando dal 1° aprile 2007 la possibilità di sostituire le scorte di categoria II con prodotti di altre categorie.
Rispetto a tali provvedimenti, il ruolo svolto dall'Agenzia nazionale delle scorte è stato di notevole supporto nell'esame della revisione della disciplina operativa di tenuta delle scorte per individuare possibili interventi di semplificazione. Attività che ha portato, attraverso una modifica della Circolare n. 271/2002, a significative semplificazioni nelle modalità di trasferimento delle scorte tra impianti.
Parallelamente, al fine di facilitare il mantenimento delle scorte all'estero, è stata promossa una revisione dei contenuti del "gentlemen agreement" sottoscritto con l'Olanda ed una sua trasformazione in accordo ufficiale.
L'Unione europea ha emanato


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