Cerca
Area
Riservata

Home | Attività | Downstream


Piero De Simone ospite a Codice a Barre su prezzi benzina


Raffinazione
Il petrolio è composto da una miscela complessa di idrocarburi che, al momento dell'estrazione dai giacimenti, è detta “petrolio grezzo” o “greggio”.

Per poter essere utilizzato nell’industria e in altre molteplici applicazioni, il petrolio deve essere raffinato in prodotti finiti (carburanti, combustibili, solventi, bitumi, lubrificanti) o in prodotti intermedi per l'industria petrolchimica (es. olefine, idrocarburi aromatici, ecc.). Questo processo industriale, noto come “raffinazione del petrolio”, viene svolto nelle raffinerie.
Il sistema di raffinazione italiano nel 2012 era costituito da 14 raffinerie, per una capacità complessiva di raffinazione pari a 103,1 milioni di tonnellate/anno. Il 100% della capacità di raffinazione installata in Italia è rappresentata da aziende aderenti all’Unione Petrolifera.

Nel 2011, le lavorazioni complessive delle raffinerie sono ammontate a 84,7 milioni di tonnellate, consentendo un utilizzo degli impianti all’80%, ancora in flessione rispetto al pieno utilizzo del 2005, quando esse superavano i 101 milioni di tonnellate.

ITALIA - CAPACITÀ DI RAFFINAZIONE E SUO UTILIZZO
 
Milioni di tonnellate
1995
2000
2005
2009
2010
2011
Stima 2012
CAPACITÀ DI RAFFINAZIONE
a inizio anno (*)
99
100
100
106
107
106
103
LAVORAZIONI
(greggio +semilavorati esteri)
87,5
94,2
101,0
86,7
90,3
84,8
80,0
UTILIZZO IMPIANTI
88%
94%
100%
81%
85%
80%
78%
DETTAGLIO MATERIA PRIMA TRATTATA
Greggio(1)
Semilavorati esteri
78,5
9,0
87,4
6,8
94,2
6,8
80,2
6,5
83,5
6,8
78,2
6,6
73,5
6,5
(1) di cui
Per conto committente estero:
3,2
6,7
3,9
7,3
5,5
4,6
6,5
(*) Capacità “effettiva” di raffinazione cioè supportata da impianti di lavorazione secondaria adeguati alla produzione di benzina e gasolio secondo specifica.


Visualizza La capacità delle raffinerie e la materia prima lavorata

Raffinerie e fasi di raffinazione
Le raffinerie sono impianti di grandi dimensioni e complessità, dove il greggio viene frazionato in diversi tagli. Dopo opportune lavorazioni, questi tagli costituiscono i componenti dei prodotti finiti.

Il processo di raffinazione inizia con la distillazione frazionata del petrolio sia a pressione atmosferica che sottovuoto. Successivamente, le diverse frazioni petrolifere ottenute vengono trattate in specifici impianti (cracking, visbreaking, coking, reforming, isomerisation, alkylation, ecc.), che consentono di modificare la resa del greggio sia nella quantità, sia nella qualità, in base alle diverse richieste di prodotti petroliferi provenienti dal mercato.
Le raffinerie possono, quindi, essere classificate in funzione del loro ciclo di lavorazione e degli impianti presenti. Alcuni schemi di raffinazione possibili sono:
  • Hydroskimming:è un impianto caratterizzato da una bassa resa in prodotti leggeri e da un'alta resa in olio combustibile;
  • Schema a conversione: a differenza delle raffinerie hydroskimming, le frazioni pesanti non vengono impiegate per formulare l’olio combustibile, ma sono convertite termicamente o cataliticamente in frazioni più leggere. Le raffinerie di questo tipo rispondono in modo più flessibile alle diverse richieste del mercato;
  • Lube: in una raffineria Lube si producono principalmente basi per oli lubrificanti. I grezzi impiegati devono essere di qualità specifica.
Visualizza il ciclo di raffinazione
Visualizza la Mappa degli impianti (aggiornata all’1 gennaio 2013 )

Normativa

Sulla base dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 239/2004, la produzione, l’importazione, l’esportazione e lo stoccaggio degli oli minerali sono attività libere su tutto il territorio nazionale. I criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni in materia di impianti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali non sono state ancora approvate. Tale norma ha innovato significativamente la disciplina del settore, abolendo il regime concessorio introdotto negli anni ’30 con il Regio Decreto Legge n. 174/33, convertito con la Legge n.367/34, e con il relativo regolamento di esecuzione (Regio Decreto n. 1303/34). In realtà, il regime concessorio era stato in parte superato e semplificato con la Legge n. 9/91, con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 420/94 e con il Decreto Ministeriale 11 gennaio 1995 (cd. “decreto opere minori”). Sempre in attuazione della Legge n. 239/2004, il Decreto Legislativo n. 128/2006 ha riordinato le norme relative all’istallazione e all’esercizio, travaso e deposito di gpl, nonché dell’attività di distribuzione e vendita dello stesso prodotto.

Recentemente, l’art. 57 del Decreto Legge n. 5/2012, convertito con la Legge n. 35/2012, ha restituito allo Stato le competenze attribuite dalla Legge n. 239/2004 agli Enti locali, relativamente alle raffinerie e ad alcuni depositi, nonché alla rete nazionale degli oleodotti, trattandosi infrastrutture e insediamenti strategici.

Per quanto attiene alla disciplina delle scorte d’obbligo, nel corso del 2011 sono stati avviati i lavori per il recepimento della Direttiva 2009/119/CE in attuazione dei principi previsti dalla Legge comunitaria 2009 (Legge 96/2010). La Direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento. La normativa comunitaria ha riavvicinato il sistema di mantenimento delle scorte al metodo AIE (Agenzia Internazionale dell’Energia) e promosso l’istituzione di Organismi centrali di stoccaggio presso gli Stati membri, al fine di garantire una maggiore sicurezza in caso di crisi.

Lo Stato italiano, attraverso l’art.17, comma 5, della Legge n.96/2010, ha dettato i principi e i criteri che hanno costruito la base del decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria.

Per quanto riguarda il 2011, gli obblighi di scorta sono stati complessivamente 11,7 milioni di tonnellate di cui 10,2 per rispetto degli obblighi comunitari e 1,5 come quota aggiuntiva per la copertura degli obblighi AIE.