Il petrolio è composto da una miscela complessa di idrocarburi che, al momento dell'estrazione dai giacimenti, è detta “petrolio grezzo” o “greggio”.
Per poter essere utilizzato nell’industria e in altre molteplici applicazioni, il petrolio deve essere raffinato in prodotti finiti (carburanti, combustibili, solventi, bitumi, lubrificanti) o in prodotti intermedi per l'industria petrolchimica (es. olefine, idrocarburi aromatici, ecc.). Questo processo industriale, noto come “raffinazione del petrolio”, viene svolto nelle raffinerie.
Il sistema di raffinazione italiano è costituito da 16 raffinerie, per una capacità complessiva di raffinazione di poco superiore ai 100 milioni di tonnellate/anno. Il 100% della capacità di raffinazione installata in Italia è rappresentata da aziende aderenti all’Unione Petrolifera.
Nel 2009, le lavorazioni complessive delle raffinerie sono ammontate a 86,4 milioni di tonnellate, consentendo un utilizzo degli impianti all’81%, notevolmente più contenuto rispetto al pieno utilizzo del 2005.
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La capacità delle raffinerie e la materia prima lavorata
Raffinerie e fasi di raffinazione
Le raffinerie sono impianti di grandi dimensioni e complessità, dove il greggio viene frazionato in diversi tagli. Dopo opportune lavorazioni, questi tagli costituiscono i componenti dei prodotti finiti.
Il processo di raffinazione inizia con la distillazione frazionata del petrolio sia a pressione atmosferica che sottovuoto. Successivamente, le diverse frazioni petrolifere ottenute vengono trattate in specifici impianti (cracking, visbreaking, coking, reforming, isomerisation, alkylation, ecc.), che consentono di modificare la resa del greggio sia nella quantità, sia nella qualità, in base alle diverse richieste di prodotti petroliferi provenienti dal mercato.
Le raffinerie possono, quindi, essere classificate in funzione del loro ciclo di lavorazione e degli impianti presenti. Alcuni schemi di raffinazione possibili sono:
- Hydroskimming:è un impianto caratterizzato da una bassa resa in prodotti leggeri e da un'alta resa in olio combustibile;
- Schema a conversione: a differenza delle raffinerie hydroskimming, le frazioni pesanti non vengono impiegate per formulare l’olio combustibile, ma sono convertite termicamente o cataliticamente in frazioni più leggere. Le raffinerie di questo tipo rispondono in modo più flessibile alle diverse richieste del mercato;
- Lube: in una raffineria Lube si producono principalmente basi per oli lubrificanti. I grezzi impiegati devono essere di qualità specifica.
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ciclo di raffinazione
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Mappa degli impianti (aggiornata all’1 gennaio 2010)
Normativa
Sulla base dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 239/2004, la produzione, l’importazione, l’esportazione e lo stoccaggio degli oli minerali sono attività libere su tutto il territorio nazionale. I criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni in materia di impianti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali sono ancora in fase di approvazione. Tale norma innova significativamente la disciplina del settore, abolendo il regime concessorio introdotto negli anni ’30 con il Regio Decreto Legge n.174/33, convertito con la Legge n.367/34, e con il relativo regolamento di esecuzione (Regio Decreto n.1303/34). In realtà, il regime concessorio era stato in parte superato e semplificato con la Legge n. 9/91, con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 420/94 e con il Decreto Ministeriale 11 gennaio 1995 (cd. “decreto opere minori”). Sempre in attuazione della Legge n.239/2004, il Decreto Legislativo n. 128/2006 ha riordinato le norme relative all’istallazione e all’esercizio, travaso e deposito di gpl, nonché dell’attività di distribuzione e vendita dello stesso prodotto.
Per quanto attiene alla disciplina delle scorte d’obbligo di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, nel settembre 2009 l’Unione Europea, dopo una lunga fase di confronto con i rappresentanti dei Paesi aderenti e con i diversi operatori del settore, ha emanato la Direttiva 2009/119/CE. La normativa comunitaria deve essere recepita entro il 31 dicembre 2012 e ha riavvicinato il sistema di mantenimento delle scorte al metodo AIE (Agenzia Internazionale dell’Energia) e promosso l’istituzione di organismi centrali di stoccaggio presso gli Stati membri, al fine di garantire una maggiore sicurezza in caso di crisi.
In attesa del recepimento, la materia delle scorte è oggi disciplinata, in Italia, dal Dlgs 22/2001, che rimanda ad appositi decreti ministeriali – da pubblicare entro il 31 maggio di ogni anno – la determinazione delle scorte di riserva del Paese.