La bonifica dei siti contaminati è disciplinata dal Titolo V della Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ”Norme in materia ambientale” (cd. “Codice ambientale”).
Con tale provvedimento vengono regolati gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti contaminati, le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio del "chi inquina paga".
La bonifica è definita come l'insieme degli interventi atti a eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee a un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Il ripristino ambientale è, invece, costituito dagli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, a complemento degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all’effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici.
Per risolvere le criticità che permangono nella bonifica dei siti contaminati, Unione Petrolifera ha avviato, a partire dal 2008, un intenso confronto con tutti i soggetti interessati e coinvolti, per condividere la necessità di apportare modifiche alle norme esistenti che si sono dimostrate lacunose.
Nello specifico, nei primi mesi del 2012 sono stati introdotti, in alcuni decreti legge e nelle relative leggi di conversione, piccole modifiche alla normativa sulle bonifiche in linea con l’orientamento condiviso:
- Introduzione della progettazione per fasi, ampliamento della messa in sicurezza operativa, procedure per l’autorizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti industriali soggetti a interventi di bonifica (Legge 22 dicembre 2011, n. 214);
- Facilitazioni in caso di riconversione di impianti industriali (Legge 4 aprile 2012, n.35).