La bonifica dei siti contaminati
La bonifica dei siti contaminati è disciplinata dal Titolo V della Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ”Norme in materia ambientale” (cd. “Codice ambientale”).
Con tale provvedimento vengono regolati gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti contaminati, le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio del "chi inquina paga".
La bonifica è definita come l'insieme degli interventi atti a eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee a un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Il ripristino ambientale è, invece, costituito dagli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, a complemento degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all’effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici.
L’applicazione del principio cardine del “chi inquina paga” passa per un’analisi di rischio di importanza centrale nella definizione degli obiettivi di bonifica (CSR – Concentrazione Soglia di Rischio) rispetto all’approccio tabellare. Le CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione), che di fatto coincidono con i valori limite di accettabilità nei terreni o nelle acque sotterranee, rappresentano valori guida generici, superati i quali il sito viene definito “potenzialmente contaminato”. Qualora gli esiti della procedura di analisi di rischio dimostrino che le concentrazioni dei contaminanti presenti nel sito sono superiori alle CSR, ossia che il sito è contaminato, si procede alla progettazione degli interventi di risanamento.