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Prezzi: l'intervento di De Vita a Sky TG24  


 
 
Trasporto
Fasi

La movimentazione dei prodotti petroliferi destinati a soddisfare il fabbisogno del mercato interno si articola in due fasi:
  • il trasporto primario, che viene utilizzato per trasferire il prodotto dalle raffinerie e/o dai depositi costieri ai depositi interni e che avviene via mare o via oleodotto;
  • il trasporto secondario, ovvero la distribuzione dei prodotti dai depositi al consumatore finale attraverso le strutture commerciali, che viene effettuata in larga misura – circa il 65% – con trasporti su strada.

La movimentazione su strada interessa i prodotti destinati al rifornimento degli impianti di distribuzione dei carburanti, della rete stradale e di quella autostradale, e i prodotti destinati ai consumi a usi civili (condomini, ospedali, scuole).
Per il trasporto su strada, le società petrolifere si servono prevalentemente di aziende terze.
Una rete di oleodotti per il trasporto di greggio e di prodotti finiti copre tutto il territorio nazionale.


Visualizza l'elenco degli oleodotti in esercizio.

Normativa

La Legge n. 298/74 prevedeva che il trasporto di merci per conto terzi fosse soggetto a un sistema di tariffe obbligatorie a forcella, determinate con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Successivamente, con la liberalizzazione del settore dell'autotrasporto, è stata aperta anche la fissazione delle tariffe. Infatti, grazie al Decreto Ministeriale del 18 novembre 1982 (c.d. "Decreto Balsamo"), è stata prevista la possibilità di derogare alle tariffe di legge, a seguito di accordi di settore raggiunti tra le Associazioni più rappresentative dei vettori e dell'utenza.
Il settore petrolifero è stato tra i primi a negoziare tali accordi, prima dell’entrata in vigore della Legge 32/2005 e del Decreto Legge 286/2005, che hanno introdotto una “liberalizzazione regolata” nel mondo dell’autotrasporto di cose per conto di terzi. Con tali norme è stato abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella, per cui dal 1° marzo 2006 i corrispettivi per i servizi di trasporto possono essere determinati dalla libera contrattazione delle parti, fermi restando alcuni indirizzi normativi, quali quelli contenuti all’art. 83bis della Legge 133/2008, applicabili, anche se in maniera diversa, ai contratti sia in forma scritta che verbale.