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Normativa Distribuzione
Negli ultimi anni, la rete punti vendita ha subito profondi cambiamenti, a partire dal Decreto Legislativo n. 745 dell'ottobre 1970 sino alla Legge n. 248/2006.
Il Decreto Legislativo n. 745 dell'ottobre 1970, convertito in Legge n. 1034/70, bloccò il rilascio di nuove concessioni e regolamentò la materia sotto il profilo amministrativo e per gli aspetti contrattuali (rapporti aziende/gestori).
Questa disciplina è sostanzialmente sopravvissuta negli anni, anche dopo il passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative in materia (1977). Sebbene varie direttive governative (Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 1978, 1982, 1989) abbiano tentato di imprimere un forte impulso alla razionalizzazione della rete, i numerosi vincoli burocratici, amministrativi, urbanistici posti dagli enti periferici hanno reso tale processo molto lento. Negli anni '90, le chiusure fisiologiche sono state pari a 500/600 impianti all'anno.
Nel 1998, il Ministero dell’Industria, con il Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, ha riformato in modo significativo la disciplina del settore, accelerando il processo di liberalizzazione del comparto distributivo e prevedendo un periodo transitorio di permanenza della regolamentazione previgente, con l’obiettivo di conseguire un consistente taglio del numero di punti vendita.
Nell'ambito delle misure destinate a favorire il processo di ristrutturazione della rete, il Decreto Legislativo n. 32/98 ha previsto, all'art. 6, la costituzione di un nuovo Fondo a favore dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti oggetto di ristrutturazione, ai quali sono confluite le disponibilità residue del precedente Fondo, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18/1989. Le modalità operative di accesso al Fondo sono state regolate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con Decreto 24 febbraio 1999.
Con il Decreto Legislativo 8 settembre 1999, n. 346, di modifica del Decreto Legislativo 32/98, è stata rivista la tempistica precedentemente prevista e sono stati dati termini più stretti ai Comuni, con poteri sostitutivi da parte delle Regioni in caso di inadempienza. Inoltre, è stato introdotto un meccanismo di silenzio-assenso per l'acquisizione, da parte degli stessi operatori, delle necessarie concessioni edilizie.
Con la successiva Legge 28 dicembre 1999, n. 496, di conversione del Decreto Legge 29 ottobre, n. 383, sono stati introdotti nuovi elementi di liberalizzazione e ristretti i tempi del periodo transitorio prima della completa liberalizzazione, attuata dal 1° luglio 2000. La Legge n. 496/99 ha, peraltro, inserito, in contraddizione con le sue finalità, ulteriori elementi di rigidità nella libertà contrattuale tra il titolare dell'autorizzazione e il gestore affidatario di un impianto di distribuzione carburanti.
Con l'art. 19 della Legge 5 marzo 2001, n. 57, il Parlamento è nuovamente intervenuto sul settore, prevedendo una serie di misure di stretto interesse della categoria dei gestori e l'emanazione di un Piano nazionale. Questo Piano contiene le linee guida per l'ammodernamento della rete distributiva carburanti (Decreto Ministeriale 31 ottobre 2001), destinate alle Amministrazioni regionali titolari della materia, dopo la riforma costituzionale del 2001.
Nell'agosto del 2006, la Legge n. 248/2006 è intervenuta rimuovendo i vincoli sulle distanze e altri indici numerici (art. 3), per le attività commerciali sottoposte al Decreto Legislativo n. 114/98 – già ampiamente liberalizzate – e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Il settore della distribuzione dei carburanti è stato, invece, inserito nel Disegno di Legge sulle liberalizzazioni proposto nel gennaio 2007 dal Ministro dello Sviluppo Economico, Pierluigi Bersani, con un intervento specifico volto a eliminare solo le distanze minime tra impianti e altri parametri numerici.
Infine, il settore della distribuzione dei carburanti è stato oggetto anche della Legge n. 133/2008, con un intervento specifico volto a eliminare gli strumenti di programmazione normativa ritenuti lesivi della libertà di stabilimento, quali le distanze minime tra impianti, le superfici minime commerciali e i contingentamenti numerici.

Attualmente la materia è, quindi, disciplinata:
  • a livello nazionale, dalla Legge 133/2008, dal Decreto Ministeriale 31.10.2001 e dal Decreto Legge 32/98;
  • a livello regionale, sulla base degli indirizzi nazionali;
  • a livello comunale, in attuazione delle precedenti disposizioni.
La normativa nazionale di riferimento fa capo al Dlgs 32/98, con il quale è stato introdotto il regime autorizzativo in luogo di quello concessorio, fino ad allora in vigore. A questo sono seguiti vari altri interventi normativi e, precisamente, il Dlgs 346/99, la legge 496/99 e la legge 57/01. Con il DM 31 ottobre 2001 sono state definite una serie di linee guida cui le Regioni hanno dato attuazione negli anni successivi. L’ultimo intervento in materia è stata la legge 133/08 che, unitamente alle successive norme regionali, ha rimosso le disposizioni in materia di distanze, superfici minime e contingentamenti numerici, promuovendo i carburanti eco-compatibili, quali il metano, l’idrogeno e il gpl, nonché l’efficienza energetica degli impianti, con particolare riguardo all’istallazione di pannelli fotovoltaici o, talvolta, di impianti eolici.


Visualizza: La stima dei punti vendita carburanti in esercizio a fine anno e dell’erogato medio